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Viaggiare durante il Covid-19
L'ITALIA E LE MISURE SUL TERRITORIO NAZIONALE
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, il 7 ottobre 2020, la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.
Il 2 dicembre è stato approvato un decreto-legge che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Il Decreto-Legge 2 dicembre 2020 n. 158, in vigore dal 3 dicembre:
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estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni;
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stabilisce che, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
Il 3 dicembre, è stato approvato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), che contiene disposizioni per il territorio nazionale e per gli spostamenti da/per l’estero, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021.
Sul territorio nazionale, dal 3 novembre scorso (DPCM 3 novembre 2020), sono in vigore misure differenziate da Regione a Regione, articolate in base a tre fasce di rischio (gialla, arancione, rossa). L’appartenenza di una Regione a una o all’altra fascia è soggetta a revisione periodica. L’esistenza di queste misure è confermata dal DPCM 3 dicembre 2020.
Le misure previste, in linea generale, per ciascuna fascia di rischio, sono contenute in un’infografica messa a disposizione sul portale www.Governo.it.
Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web;
Clicca qui per consultare la normativa vigente.
E’ disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su www.ViaggiareSicuri.it e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.
SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO FINO AL 15 GENNAIO 2021
Il DPCM 3 dicembre 2020 continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. L’Allegato 20, che contiene gli elenchi dei Paesi, ha subito significative variazioni rispetto ai DPCM precedenti.
In particolare:
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Non esiste più un elenco F di Paesi dai quali vige un divieto di ingresso in Italia. I Paesi precedentemente inclusi nell’elenco F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo e Montenegro, Colombia) sono ora inclusi nell’elenco E: gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di previse motivazioni e con obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria al rientro.
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Tutti i Paesi UE, Schengen e associati, rimangono in Elenco B, senza particolari limitazioni, fino al 9 dicembre. Dal 10 dicembre, passano nell’elenco C, con obbligo di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.
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Vi sono variazioni nei Paesi che compongono l’ Elenco D, ma non varia la disciplina per spostamenti/ingressi da questi Paesi.
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Sono previste limitazioni ulteriori per gli spostamenti nel periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021.
Gli elenchi dell’Allegato 20 con le relative disposizioni per l’ingresso in Italia (a cui si aggiungono anche le misure previste a livello nazionale, con Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e a livello regionale, a seconda della fascia di rischio della Regione di riferimento), sono:
ELENCO A
San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.
ELENCO B
Dal 10 dicembre: Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 3 dicembre 2020. Al momento, nessuno Stato rientra in questo elenco.
SPOSTAMENTI e INGRESSO IN ITALIA:
sono consentiti gli spostamenti da/per i Paesi in elenco B, senza obbligo di motivazione. È necessario verificare sempre la normativa prevista per l’ingresso in ciascun Paese, in quanto potrebbero essere previste limitazioni da parte delle Autorità locali. Si raccomanda di consultare le Schede Paese di interesse, su ViaggiareSicuri. Al rientro in Italia, fatte salve le limitazioni eventualmente previste su base regionale, vige solo l’obbligo di compilare un’auto-dichiarazione.
ELENCO C
Dal 10 dicembre: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
SPOSTAMENTI:
in base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi dell’ elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
INGRESSO IN ITALIA DAL 10 DICEMBRE:
Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
Sono previste eccezioni all’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
SOGGIORNI/TRANSITI DAI PAESI DELL’ELENCO C, 21 DICEMBRE - 6 GENNAIO:
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indipendentemente da nazionalità e residenza, coloro che si recano dall’Italia nei Paesi dell’elenco C o che vi transitano, per uno o più giorni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per motivi non di necessità (ad esempio, per turismo), e rientrano in Italia tra il 21 e il 6 gennaio o dopo il 6 gennaio, sono sottoposti a isolamento fiduciario;
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indipendentemente da nazionalità e residenza, coloro entrano in Italia dai Paesi dell’elenco C, per motivi non di necessità, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio o dopo il 6 gennaio (essendo stati in uno o più Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), sono sottoposti a isolamento fiduciario.
Sono considerati motivi di necessità quelli indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 3 dicembre 2020 (a titolo di esempio: lavoro, salute, studio, assoluta urgenza).
Tali disposizioni si applicano fino al 15 gennaio 2021.
Esempi:
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Una persona si reca dall’Italia alla Spagna per turismo tra il 22 dicembre e il 4 gennaio. Il 5 gennaio, al rientro in Italia, è soggetta a isolamento fiduciario.
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Una persona che vive stabilmente in Italia si reca in Germania per motivi personali non di necessità (quindi non per motivi lavoro, studio, salute, assoluta urgenza) dal 2 al 6 gennaio. Al rientro in Italia, il 7 gennaio, è soggetta a isolamento fiduciario.
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Una persona, che vive stabilmente in Regno Unito, vuole recarsi in Italia per turismo dal 21 dicembre al 1 gennaio. All’ingresso in Italia, sarà sottoposta a isolamento fiduciario.
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Una persona che si è dovuta recare in Belgio per motivi di lavoro dal 12 al 21 dicembre e deve rientrare il 22 dicembre in Italia, dove risiede e lavora, non è sottoposta a isolamento fiduciario, ma è sottoposta a obbligo di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia.
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Una persona, che lavora e vive stabilmente in Italia, si è dovuta recare in Spagna per un intervento chirurgico urgente dal 15 al 21 dicembre e deve rientrare in Italia il 22 dicembre, per rientrare in servizio. Per il rientro in Italia dovrà sottoporsi a tampone nelle 48 ore precedenti all’ingresso ma, all’arrivo, non sarà sottoposta a isolamento fiduciario.
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Una persona che risiede e lavora in Italia ed è stata inviata in Francia per lavoro, dalla propria azienda, avente sede legale in Italia, tra il 19 e il 21 dicembre e deve rientrare in Italia il 21 o il 22 dicembre (meno di 120 ore) non è sottoposta né a isolamento fiduciario né a obbligo di tampone.
ELENCO D
Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 3 dicembre 2020:
SPOSTAMENTI:
per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Sono previste limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale, in particolare per il periodo dal 21 dicembre – 6 gennaio. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione “Le Misure sul Territorio Nazionale”.
INGRESSO IN ITALIA:
All’ingresso/rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai Paesi dell’elenco D, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco D. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
ELENCO E
Resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi)
SPOSTAMENTI: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Sono previste limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale, in particolare per il periodo dal 21 dicembre – 6 gennaio. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione “Le Misure sul Territorio Nazionale”.
MODALITA’ DI INGRESSO IN ITALIA: Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 3 dicembre 2020 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco E. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
ECCEZIONI
Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone.
A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:
a) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
b) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo.
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
i) agli ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
L’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone, inoltre, non si applica:
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all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
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al personale viaggiante;
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agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
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agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per informazioni sulle modalità di applicazione di quest’ultima esenzione, si raccomanda di consultare la procedura indicata dal Ministero della Salute, a questo link:
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